La designazione dei rappresentanti di lista da parte dei delegati della lista medesima non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell’interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell’ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste e dei collegati candidati a sindaco durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.
La designazione dei rappresentanti di lista, da parte dei delegati, deve essere fatta in una delle seguenti modalità :
- con una dichiarazione scritta, redatta su carta, la cui sottoscrizione deve essere autenticata da uno dei soggetti previsti dall’articolo 14 della legge n. 53/1990 (rif. Articolo 32, settimo comma, numero 4), primo periodo, del testo unico n. 570/1960);
oppure
- con una dichiarazione inviata mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info – se l’atto per PEC è firmato digitalmente, non è necessaria l’autenticazione di cui al predetto articolo 14. (rif. Articolo 32, settimo comma, numero 4), secondo periodo, del testo unico n. 570/1960, aggiunto dall’articolo 38-bis, comma 2, lettera b), numero 2), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021).
Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari uffici elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.
Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati o firmati digitalmente con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.
Nel caso di contemporaneità di più elezioni i delegati potranno provvedere con un unico atto alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che hanno luogo nello stesso giorno.
Le designazioni dei rappresentanti di lista, per ciascuna sezione del comune, devono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell’esercizio della funzione ad essi demandata.
Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.
Si ritiene che la designazione dei rappresentanti di lista per il primo turno debba intendersi effettuata anche per l’eventuale secondo turno di votazione.
Tuttavia, i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno facoltà di designare nuovi rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di votazione nonché rappresentanti di lista nelle sezioni in cui tale designazione non sia stata effettuata in occasione del primo turno, secondo le modalità previste dall’articolo 35, secondo comma, del testo unico n. 570/1960, come modificato dall’articolo 38-bis, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021.
Termini
La designazione dei rappresentanti di lista, da parte dei delegati, deve essere comunicata ai seguenti soggetti.
- al Segretario Generale del comune (presso l’Ufficio Elettorale) entro il giovedì precedente l’elezione, in formato cartaceo o anche mediante posta elettronica certificata.
- direttamente al Presidente di Seggio esclusivamente in formato cartaceo il sabato pomeriggio, durante le operazioni di autenticazione delle schede, oppure la domenica mattina, purché prima dell’inizio della votazione (prima delle h. 7.00).
All’esame della regolarità delle designazioni e al controllo di coloro che hanno fatto tali designazioni provvede il soggetto che ha ricevuto la designazione.
Qualora le designazioni siano ricevute dal Segretario (presso l’Ufficio Elettorale) verrà consegnato al Presidente di Seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l’elenco dei delegati delle liste per le quali non siano stati ancora designati i rappresentanti.
Requisiti dei rappresentanti di lista:
Circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista per le elezioni comunali, l’articolo 16, comma 2, della legge n. 53/1990, dispone che essi devono essere elettori del comune.
Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante o che venga designato un candidato.
I rappresentanti di lista per i Referendum invece devono essere elettori di un Comune della Repubblica.
Nel caso di contemporaneità di più elezioni, lo stesso elettore può essere designato quale rappresentante di lista per tutte le elezioni che si svolgono presso il seggio. In tal caso il rappresentante deve essere un elettore del Comune di Somma Vesuviana.
In tal caso, considerando che il citato articolo 16, comma 2, dispone che per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali i rappresentanti di lista devono essere elettori, rispettivamente, della regione o del comune, al fine di consentire che gli stessi esprimano, a norma dell’articolo 40 del testo unico n. 570/1960, il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l’incarico, i rappresentanti dovrebbero essere scelti tra gli elettori di tutte le elezioni stesse (comprese le elezioni circoscrizionali, ove queste si svolgano).
Se – all’atto della presentazione della lista di candidati per l’elezione del consiglio comunale – siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che gli stessi prendano accordi preventivi per designare la stessa persona come rappresentante di lista per le elezioni comunali, allo scopo di evitare un eccessivo affollamento presso l’ufficio elettorale di sezione.
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Modello nomina rappresentanti di lista | docx | 15 KB |