I riferimenti normativi
Con Decreto del Ministero dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012 è stato adottato, in attuazione dell’articolo 16, comma 25, del D.L. 138/2011 convertito in L. 148/2011, il Regolamento per l’«Istituzione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario» che prevede un nuovo sistema di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori.
L’art. 5 del predetto decreto n. 23 rubricato “Scelta dell’organo di revisione economico-finanziario” stabilisce che:
- I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte dall’elenco formato ai sensi delle disposizioni del presente decreto. Completata la fase di formazione dell’elenco, il Ministero dell’interno rende noto con avviso divulgato anche sulle pagine del sito internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.
- Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione economico finanziario alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente, almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall’incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale cessazione.
- La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti locali interessati il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si procede all’estrazione a sorte, con procedura tramite sistema informatico, dall’articolazione regionale dell’elenco ed in relazione a ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli organi di revisione da rinnovare. Per ciascun componente dell’organo di revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell’ordine di estrazione, tre nominativi, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell’ordine di estrazione, nell’eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l’incarico da parte del soggetto da designare.
- Dell’esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale e data comunicazione a ciascun ente locale interessato, affinché provveda, con delibera del consiglio dell’ente, a nominare quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all’articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.) o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia.
La durata dell’incarico
L’organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività della delibera.
Le funzioni
L’organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
- a) attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
- strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
- modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
- proposte di ricorso all’indebitamento;
- proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
- proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
- proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l’organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall’organo esecutivo. La relazione contiene l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
e) referto all’organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) verifiche di cassa di cui all’articolo 223 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Nei pareri di cui alla lettera b) è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente, dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all’organo consiliare le misure atte ad assicurare l’attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L’organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall’organo di revisione.
Lo statuto dell’ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori.
La Composizione
Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Somma Vesuviana, per il triennio 2022-2025, nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 14 novembre 2022, è composto da:
- Presidente – dott. Mario Boccucci
- Componente – dott.ssa Fabiola Cutillo
- Componente – dott. Carmine Massaro