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Propaganda elettorale

Le regole del Garante della privacy. In vista delle elezioni regionali e amministrative del 28 e 29 marzo 2010, e degli eventuali turni di ballottaggio previsti per aprile, il Garante della Privacy, con provvedimento pubblicato nella G.U. n. 43 del 22 febbraio 2010, ricorda le prescrizioni cui devono attenersi partiti politici, comitati promotori, sostenitori e candidati, per l'utilizzo dei dati personali dei cittadini ai fini di comunicazione politica e propaganda elettorale.

Fino al 31 maggio 2010 è consentito utilizzare i dati contenuti nelle liste elettorali per esclusivi fini di propaganda elettorale, senza che sia necessario il preventivo consenso dei cittadini, ma solo se i dati sono raccolti direttamente da pubblici registri, elenchi, atti o altri documenti conoscibili da chiunque e se il materiale propagandistico è di dimensioni ridotte. I titolari di cariche elettive possono utilizzare dati raccolti nell'ambito delle relazioni avute con cittadini ed elettori.

Decorsa la data del 31 maggio, partiti, comitati promotori, sostenitori e candidati possono continuare a trattare i dati raccolti lecitamente, per esclusiva finalità di selezione di candidati, propaganda e comunicazione politica, solo se informeranno gli interessati entro il 31 luglio 2010; in caso contrario, i dati dovranno essere cancellati.

È necessario il consenso per particolari modalità di comunicazione, come sms, e-mail, mms, per telefonate preregistrate e fax; lo stesso nel caso si utilizzino dati raccolti su Internet o ricavati da forum o newsgroup, e liste di abbonati ad un provider.

Non sono in alcun modo utilizzabili: gli archivi dello stato civile; l'anagrafe dei residenti; le liste elettorali di sezione già utilizzate nei seggi; dati annotati privatamente da scrutatori e rappresentanti di lista durante operazioni elettorali.

2 marzo 2010

Fonte: Governo.it

Vademecum del Garante

 

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