Salta al contenuto

Comune di Somma Vesuvianasito istituzionale

Sei in: home»Archivio eventi»News Enti Locali
 

Eventi

logo news
Dal 2010 i provvedimenti amministrativi solo on-line

Dia immediata per imprese. Per l'esercizio dell'attività di impianti produttivi e di prestazione di servizi, soggetti al regime della dichiarazione di inizio attività, la stessa ha effetto dal giorno della presentazione alla p.a. (e non più una volta decorsi trenta giorni). È quanto previsto dalla legge sulla semplificazione approvata definitivamente dal parlamento, che si occupa di pubblica amministrazione sia in relazione a profili organizzativi sia in relazione ai rapporti con i cittadini-utenti.

Vediamo una panoramica delle novità.

Procedimento amministrativo. Viene ristabilito il termine di trenta giorni, quale termine generale, per la conclusione del procedimento amministrativo. C'è la possibilità di portarlo a novanta giorni per le amministrazioni statali. La riforma consente, poi, di arrivare a 180 giorni, ma solo se strettamente indispensabile e previo regolamento ad hoc. Deroghe a quest'ultimo termine sono ammesse solo per cittadinanza e immigrazione. Anche regioni ed enti locali devono adeguarsi al nuovo calendario e rivedere i propri regolamenti. I procedimenti, poi, non possono subire lungaggini in attesa di pareri o valutazioni tecniche. Se il parere da assumere è facoltativo l'amministrazione procedente deve proseguire l'iter; se il parere è obbligatorio, l'amministrazione procedente ha facoltà di proseguire. L'effettività del proseguimento dell'iter è assicurata dall'esonero (previsto) di responsabilità per il funzionario che prosegue il procedimento (risponde solo se non ha chiesto il parere).

Dia immediata. Chi inizia un'attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazioni di servizi potrà iniziare l'attività il giorno stesso della presentazione della denuncia di inizio attività, senza dover aspettare trenta giorni.

Tutela per il cittadino. Il decorso del termine abilita il cittadino a presentare ricorso al Tar contro l'inerzia, anche senza previa diffida. Il decorso del termine massimo di conclusione del procedimento comporta il risarcimento del danno per il ritardo al cittadino. Il risarcimento deve essere chiesto con ricorso al Tar, da presentare nel termine di prescrizione del diritto (e cioè cinque anni). Le disposizioni sulle conseguenze ritardo (e anche quelle su accordi in luogo di procedimento, ricorsi al Tar contro diniego di accesso, e disposizioni su efficacia e invalidità dell'atto amministrativo) si applicano a tutte le p.a.

Responsabilità dirigenti. Sforare il termine massimo di conclusione del procedimento espone i dirigenti/responsabili a responsabilità, se non altro disciplinare. Comunque se ne tiene conto per la retribuzione di risultato, sia in senso premiale, sia in senso sanzionatorio (in merito dovranno essere emanate indirizzi ministeriali). Nella stessa ottica meritocratica è da collocare la disposizione che obbliga a pubblicare sul sito internet retribuzioni, curriculum, e-mail e telefono dei dirigenti, dei segretari comunali e provinciali.

Best practice pubbliche. Individuare buone prassi non solo migliora la vita ai cittadini, ma è di beneficio ai dirigenti, che verranno favorevolmente valutati in base alla predisposizione di miglioramenti qualitativi nella gestione dei servizi. Saranno da monitorare i tempi medi di pagamento e di conclusione dei procedimenti (le relative notizie vanno pubblicate sul sito internet).

Albo pretorio cartaceo addio. Dal 1° gennaio 2010 i provvedimenti amministrativi si pubblicano sul sito dell'ente e non più in forma cartacea e cessa l'effetto di pubblicità legale per il cartaceo. E-mail per i cittadini. Tutti gli enti pubblici possono assegnare un indirizzo e-mail ai cittadini per comunicazioni ufficiali e dal 30 giugno 2009 nella home page dei siti delle p.a. ci deve essere un indirizzo per contatti con il cittadino.

Processo amministrativo. Il processo davanti a Tar e Consiglio di stato va svecchiato. Prevista, con una delega al governo, la riscrittura dei casi di giurisdizione di merito, ma soprattutto l'allargamento dello spazio d'azione del magistrato amministrativo a giudizi di accertamento e di condanna effettivamente utili per il cittadino (non solo formali annullamenti dei provvedimenti). Prevista anche una contrazione dei tempi.

29 maggio 2009

Autore: Antonio Ciccia

Fonte: ITALIA OGGI

 

^ Torna ad inizio pagina