Il Consiglio Comunale nella seduta del 29 maggio 2009 ha prorogato al 30/06/2009 il termine di adesione alla definizione agevolata dei tributi locali, istituita con deliberazione consiliare n. 5 del 6/2/2009.
Le modifiche introdotte al regolamento:
a) Nell’indice viene aggiunto dopo l’articolo 7, l’art.7 bis così intitolato: Art 7 bis Atti divenuti esecutivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP.
b) Nell’articolo 1 comma 2 dopo la parola pagamento viene aggiunta la parola totale e dopo la parola dovuta vengono eliminate le parole: e per mancata impugnazione.
c) Nell’articolo 6 comma 1 il termine del 31-maggio-2009 viene sostituito con il termine 30-giugno-2009.
d) Dopo l’articolo 7 viene aggiunto il seguente articolo 7 bis:
ART. 7 BIS - Atti divenuti definitivi in materia di ICI, ICP, TARSU, TOSAP
1. Gli atti d’accertamento d’ufficio, d’accertamento in rettifica delle dichiarazioni o delle denuncie, gli avvisi di liquidazione e gli atti separati di irrogazione di sanzioni notificati dal 01/09/2008 ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, dell’imposta comunale sulla pubblicità, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, che, alla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale, sono divenuti definitivi, perché è decorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto ovvero perché non impugnati dinanzi alle Commissioni Tributarie e per i quali non è intervenuto il pagamento totale o la riscossione coattiva, possono essere definiti con il versamento dell’imposta pura e gli interessi applicati all’atto impositivo, con esclusione delle sole sanzioni.
e) Nell’articolo 8 comma 1 dopo il numero 7 viene aggiunto il numero 7 bis il e il termine del 31-maggio-2009 viene sostituito con il termine 30-giugno-2009.
f) Nell’articolo 9 comma 1 dopo la parola Commissioni Tributarie vengono aggiunte le parole : ma possono essere definite anche nel caso in cui sia stato presentato ricorso al Concessionario e siano decorsi i trenta giorni dalla presentazione del ricorso.
g) Nell’articolo 9 comma 2 e 4 il termine del 31-maggio-2009 viene sostituito con il termine 30-giugno-2009.
h) Nell’articolo 10 comma 1 il termine del 31-maggio-2009 viene sostituito con il termine 30-giugno-2009.
i) Nell’articolo 10 comma 3 dopo la parola rata vengono aggiunte le seguenti parole: Il numero delle rate di cui al comma 1 e 2 può essere raddoppiato a discrezione del Concessionario nelle ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente comprovata da apposita documentazione da allegare alla richiesta da presentare al Concessionario.
Le richieste vanno presentate allo sportello Ge.Se.T. Italia S.p.A. in Somma Vesuviana, via Mercato Vecchio n. 2.
Il termine ultimo per la presentazione è fissato al 30 giugno 2009.