Le delibere: fonte normativa
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento
Ordinario n. 162, all'art. 42, recita:
Attribuzioni dei consigli
- Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
- statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;
- convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a societa' di capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione;
- istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
- Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresí alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori.
- Le deliberazioni in ordine agli argomenti
di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza
da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti
alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a
ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.
267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento
Ordinario n. 162, all'art. 48, recita:
Competenze delle Giunte
- La giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia
nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni
collegiali.
- La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivitá e svolge attivitá propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- É, altresí, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.